Soggetto
SPERLONGA COMUNE
PERSONA GIURIDICA, Sperlonga
PARTITA IVA/C.F. 81003790599
Quali sono le priorità dei pagamenti?
I criteri per eseguire i pagamenti per l’anno 2014 a carico del bilancio della Regione Lazio sono definiti dalla DGR n. 5/2014, integrata dalla DGR n. 307/2014 e dalla DGR 511/2014 [scarica].
I pagamenti sono effettuati rispettando i vincoli imposti dal patto di stabilità interno e le contingenti disponibilità di cassa;
E’ formalizzata l’adozione, quale criterio guida nella esecuzione dei pagamenti, del criterio cronologico, cioè quello che considera prioritaria la data in cui è stato emesso dalla direzione regionale competente l’atto di liquidazione che, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare, nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto.
Si sospende il criterio cronologico generale di cui al punto precedente, nei pagamenti, a determinate scadenze, riguardanti:
- le spese finanziate con entrate vincolate;
- le spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie individuate dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- l’attuazione del patto di stabilità regionalizzato, ovvero le spese a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- le spese finanziate con risorse destinate al servizio sanitario regionale;
- le spese che sono cofinanziate con Fondi europei nel limite necessario a non incorrere nel disimpegno automatico da parte dell’UE e quindi nella misura necessaria alla certificazione delle spese;
- l’esecuzione delle ordinanze di assegnazione di somme emesse dai Tribunali a seguito di pignoramenti nei quali la Regione Lazio è terzo pignorato, rispettando il termine temporale di pagamento indicato nelle stesse allo scopo di evitare l’insorgenza di spese o competenze successive imputabile al terzo per il ritardo nell'adempimento del pagamento;
- le spese obbligatorie, indicate nell’elenco n. 1 di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14;
- le spese necessarie a garantire il funzionamento degli organismi regionali, agenzie ed enti strumentali, società controllate;
- i debiti di modesto importo, cioè quelli complessivamente dovuti ad un medesimo soggetto, per un determinato bene ceduto, servizio reso o trasferimento, inferiori ai ventimila euro, anche al fine di eliminare il contenzioso, oneroso per l’amministrazione;
- le spese dirette a prevenire il rischio d’interruzione di un servizio pubblico;
- le spese dirette a prevenire un danno grave ed irreparabile al patrimonio e all’immagine della Regione Lazio;
- le spese dirette a evitare e/o contenere situazioni che possano potenzialmente generare turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica, segnalate come tali anche dalle Autorità di pubblica sicurezza;
- i debiti nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui, rispettivamente, agli articoli 244 e seguenti e 243-bis e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali);
- i pagamenti degli oneri derivanti da decreti ingiuntivi non opposti, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale del 29 luglio 2014, n. 511;
Inoltre sono stati effettuati pagamenti relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Infine sono state rispettate le scadenze di pagamento fissate per i debiti commerciali dal DL 66/2014.
E’ formalizzata l’adozione, quale criterio guida nella esecuzione dei pagamenti, del criterio cronologico, cioè quello che considera prioritaria la data in cui è stato emesso dalla direzione regionale competente l’atto di liquidazione che, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, determina la somma certa, liquida ed esigibile da pagare, nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto.
Si sospende il criterio cronologico generale di cui al punto precedente, nei pagamenti, a determinate scadenze, riguardanti:
- le spese finanziate con entrate vincolate;
- le spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie individuate dall’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- l’attuazione del patto di stabilità regionalizzato, ovvero le spese a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, destinate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- le spese finanziate con risorse destinate al servizio sanitario regionale;
- le spese che sono cofinanziate con Fondi europei nel limite necessario a non incorrere nel disimpegno automatico da parte dell’UE e quindi nella misura necessaria alla certificazione delle spese;
- l’esecuzione delle ordinanze di assegnazione di somme emesse dai Tribunali a seguito di pignoramenti nei quali la Regione Lazio è terzo pignorato, rispettando il termine temporale di pagamento indicato nelle stesse allo scopo di evitare l’insorgenza di spese o competenze successive imputabile al terzo per il ritardo nell'adempimento del pagamento;
- le spese obbligatorie, indicate nell’elenco n. 1 di cui all’art. 3, comma 1, lett. p), della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14;
- le spese necessarie a garantire il funzionamento degli organismi regionali, agenzie ed enti strumentali, società controllate;
- i debiti di modesto importo, cioè quelli complessivamente dovuti ad un medesimo soggetto, per un determinato bene ceduto, servizio reso o trasferimento, inferiori ai ventimila euro, anche al fine di eliminare il contenzioso, oneroso per l’amministrazione;
- le spese dirette a prevenire il rischio d’interruzione di un servizio pubblico;
- le spese dirette a prevenire un danno grave ed irreparabile al patrimonio e all’immagine della Regione Lazio;
- le spese dirette a evitare e/o contenere situazioni che possano potenzialmente generare turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica, segnalate come tali anche dalle Autorità di pubblica sicurezza;
- i debiti nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui, rispettivamente, agli articoli 244 e seguenti e 243-bis e seguenti, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali);
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Inoltre sono stati effettuati pagamenti relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Infine sono state rispettate le scadenze di pagamento fissate per i debiti commerciali dal DL 66/2014.
Andamento nel tempo dei pagamenti
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